Testamento Biologico

Nel testamento biologico una persona comunica le decisioni mediche che dovranno essere adottate in futuro nei suoi confronti nel caso in cui essa non sia in grado di manifestarle per malattia o incapacità di intendere e di volere.

Il testamento biologico o biotestamento è il documento con cui una persona dà indicazione su quali dovranno essere le decisioni mediche da adottare nei suoi confronti nel caso in cui essa non sia in grado di acconsentire alle cure proposte, a causa di malattia o subentrata incapacità decisionale.

La legge che lo regolamenta, la n. 219 del 22 dicembre 2017 entrata in vigore il 31 gennaio 2018, lo definisce “Disposizione anticipata di trattamento” (DAT).

L’art. 4 della legge 219 stabilisce che la persona, dopo essere stata informata delle conseguenze delle proprie scelte, può decidere di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

Le condizioni per poter redigere un regolare testamento biologico, che abbia dunque valore davanti alla legge, sono l’essere maggiorenne e l’avere la capacità di intendere e di volere.

Per la compilazione della DAT ci si può fare aiutare da un medico di fiducia, che può aiutare a fornire le informazioni necessarie ad individuare le terapie e i trattamenti che si vogliono accettare o rifiutare.

I testamenti biologici possono essere formalizzati in vari modi: davanti a un notaio, che ne conserva la copia originale con le firme autenticate del testatore; presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza; presso le strutture sanitarie competenti nelle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT; presso gli uffici consolari italiani per i cittadini italiani all’estero. Nel caso in cui il testatore non possa recarsi in nessuno dei luoghi elencati, la DAT può anche essere espressa tramite videoregistrazione o dispositivi che consentano una chiara comunicazione.

Il testamento biologico, che è modificabile o revocabile in ogni momento, viene inserito nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute e attiva dal 1° gennaio 2020. Il testatore può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria DAT dalla Banca nazionale. Il testatore può inoltre nominare nella DAT un fiduciario, che sarà chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico curante e con le strutture nazionali.

Un medico può disattendere il contenuto della DAT per due soli motivi: quando la DAT appare palesemente incongrua e non corrispondente alla situazione clinica del paziente; oppure quando si siano evidenziate nuove terapie che al tempo della stesura del testamento biologico non erano prevedibili e che si mostrano capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del testatore.

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