L’esecutore testamentario è una persona di fiducia nominata dal testatore e a cui è affidato il compito di dare una puntuale esecuzione delle volontà espresse nel testamento.
L’esecutore viene nominato all’interno del testamento ogni volta che in questo sono presenti disposizioni che necessitano di un’attuazione. Non è necessario che la persona in oggetto venga nominata espressamente con la carica di “esecutore testamentario”, è sufficiente che le sia affidato uno di questi tre compiti: amministrare il patrimonio ereditario, eseguire le disposizioni testamentarie e, se previsto, procedere alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità.
Può essere nominato esecutore testamentario anche un erede, ma non lo può essere in generale chi è stato dichiarato fallito (per l’art. 701 del Codice Civile: “coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi”). A partire dalla nomina, l’esecutore entra nel possesso dei beni ereditari e può agire liberamente per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve richiedere l’autorizzazione del giudice competente per l’apertura della successione quando si tratta di alienare beni dell’eredità.
La durata della carica è di un anno, prorogabile di un ulteriore anno su decisione dell’autorità giudiziaria.
La nomina a esecutore testamentario può non essere accettata da chi è stato indicato nel testamento. I parenti del defunto possono fissare un termine entro cui l'esecutore debba confermare l’accettazione e, trascorso questo termine senza che vi sia comunicazione, il nominato viene inteso come rinunciante.
Il compito dell’esecutore testamentario cessa per vari motivi: quando questi ha ottemperato ai suoi compiti; in caso di sua perdita della capacità di intendere o volere o di sua morte; in caso di sua rinuncia all’incarico; quando è impossibilitato a portare a termine i compiti che gli sono stati assegnati; quando viene esonerato dall’autorità giudiziaria per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi oppure per inidoneità all’ufficio o ancora per avere commesso azioni che influiscano sulla fiducia che gli è stata accordata.
In genere l’attività dell’esecutore testamentario non viene retribuita, ma il testatore può stabilire nel testamento un compenso economico a vantaggio dell’esecutore.