Aspetti legali

Testamento: le tipologie e cosa fare quando manca

Ci sono più tipologie di testamento, utilizzate per esprimere le proprie volontà post mortem
Pubblicato il 23 Novembre 2021 | ultima modifica 30 Dicembre 2021

Il testamento ordinario

La Legge italiana ha disciplinato in maniera puntuale le tipologie di testamento che possono essere lasciate da parte del defunto. Tra queste c’è il testamento ordinario che viene distinto dalla legislazione in tre diversi tipi:

  • testamento olografo;
  • testamento pubblico;
  • testamento segreto.

Testamento olografo

Il testamento olografo è la tipologia di carta testamentaria più semplice e immediata da realizzare. Si tratta di una scrittura privata che viene redatta per intero, sottoscritta e datata dal solo testatore. 

Non richiede un atto pubblico, ma non per questo il soggetto è esonerato dal rispetto di alcuni formalismi, quali l’autografia, la datazione e la sottoscrizione. Il documento viene scritto di pugno da chi desidera predisporre la successione ereditaria, senza l’ausilio di terzi, e dev’essere completato con la firma dello stesso testatore. 

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Qualora il testo non dovesse essere redatto dalla persona stessa o dovesse mancare la firma, il documento sarebbe considerato nullo. La data - altro elemento essenziale per considerare valido il testamento olografo - deve invece comprendere giorno, mese e anno in cui il testamento è stato scritto. 

Bisogna inoltre chiarire il concetto di annullabilità del testamento olografo: come è stato recentemente chiarito, ogni altro difetto di forma diversa dell'autografia e i problemi relativi alla sottoscrizione, non comportano la nullità dell’atto bensì la sua annullabilità. Un testamento risulta annullabile quando presenta delle anomalie meno gravi della nullità e produce gli effetti a cui è diretto, ma questi possono essere eliminati con la nullità. 

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è un tipo di testamento ordinario che viene redatto pubblicamente per mezzo di una terza parte - il notaio - alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua e ininterrotta partecipazione dei testimoni, dichiara al funzionario incaricato le sue volontà che vengono raccolte con cura e attenzione nella scheda testamentaria e iscritte dal notaio stesso. 

Il testamento pubblico viene conservato dal notaio finché non è dichiarato il decesso del testatore o viene richiesta la modifica dell’atto pubblico prima dell’accadimento. 

Il vantaggio di questo modello testamentario è garanzia della protezione e della conservazione del documento: l’atto non può essere distrutto, perso o alterato dagli eredi o da terzi e il notaio redige la scrittura tenuto conto delle norme di Legge affinché non risulti nullo o annullabile nel corso del tempo. 

Testamento segreto

L’ultimo esempio di testamento ordinario è rappresentato dal testamento segreto: si tratta di un documento scritto dal testatore, da un terzo o con mezzi meccanici e poi consegnato in riservatezza ad un funzionario pubblico. Nel caso in cui non venga scritto dallo stesso legislatore è però richiesta la sottoscrizione del medesimo in calce per ogni foglio del documento.

Il documento viene consegnato in modo solenne al notaio che lo riceve e conserva. Il testamento segreto è valido se non reca alcuna data. Può essere ritirato in ogni momento dal testatore e, quando accade, il notaio redige un verbale di restituzione sottoscritto dal testatore e da lui stesso. 

Il testamento speciale

Oltre al testamento ordinario, esiste un altro modello di testamento, definito speciale, utilizzabile laddove quello ordinario non sia idoneo alla circostanza e che non comporti le formalità giuridiche richieste normalmente se non in una modalità semplificata.  

Si tratta di una forma particolare di testamento pubblico, riconosciuto solo in situazioni straordinarie nelle quali la posizione del testatore lo richieda. Usualmente, si sceglie questa forma quando ci si trova in circostanze di vita eccezionali, tra cui malattia, calamità, infortuni. Si può ricorrere al testamento speciale quando ci si trova a bordo di una nave o di un aereo o durante l’attività militare.

Una volta redatto, viene consegnato ad un pubblico ufficiale che lo conserva per un periodo di tempo limitato (circa 3 mesi). 

Cosa fare quando manca il testamento speciale? 

Per Legge, è garantita la libertà di disposizione dei propri averi fino al momento della morte. Il testatore può decidere di destinare i propri beni a eredi o terzi, senza interferenza alcuna, mediante scrittura pubblica o privata. 

In alternativa alla libertà testamentaria, si può lasciare che sia la Legge a decidere come destinare il patrimonio del defunto: in questo caso si parla di successione legittima o intestata

Quando il defunto non lascia un testamento che include le disposizioni circa tutti i suoi beni, è quindi possibile chiedere il supporto di un professionista che si occupi della perfetta ripartizione dell’asse ereditario. Tra gli eredi è incluso anche lo Stato.

A concorrere all’eredità, secondo l’art. 565 C.C., sono i seguenti soggetti:

  • coniuge (se in vita);
  • discendenti;
  • ascendenti;
  • collaterali;
  • altri parenti (se presenti);
  • Stato.

La quota di eredità che i beneficiari ottengono dipende dai figli e dal coniuge non divorziato che eredita anche il diritto di uso e abitazione della casa principale. Il Codice Civile, in mancanza di indicazioni testamentarie, presumendo di interpretare il volere del defunto, stabilisce a chi devolvere il patrimonio in base all’ordine e al grado di discendenza. 

Se invece, non ci sono i parenti prossimi in vita, tutta l’eredità viene devoluta allo Stato senza necessità di accettazione o possibilità di rinuncia. Lo Stato non agisce da erede, pertanto, non risponde ai debiti ereditari. 

Il passaggio testamentario da defunto verso lo Stato può avvenire solo in presenza di particolari requisiti: il defunto doveva essere in possesso della cittadinanza italiana e non devono esistere soggetti successibili, o se esistono, devono aver rinunciato pubblicamente all’eredità o compiuto fatti gravi lesivi nei confronti del defunto che li rendono “indegni” alla successione. 

Resta quindi fondamentale disporre consapevolmente dei propri beni, facendo leva sulla propria libertà di espressione e decidere come devolverli tramite scrittura testamentaria, nei limiti di quanto previsto dalla Legge. Da qui la necessità di essere informati e di valutare le modalità con cui redigerla.

Domande frequenti

Come sapere se la persona deceduta ha fatto testamento?

L’annotazione nel registro generale dei testamenti ha lo scopo di indicare se la persona defunta ha lasciato un testamento, in Italia o all’estero. Il registro è valido in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea: Italia, Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania e Ucraina. Il registro può essere consultato recandosi nella cancelleria di qualsiasi tribunale.

Quanto costa la pubblicazione di un testamento?

I costi per la redazione e pubblicazione del testamento variano a seconda del professionista che li redige. Mediamente, le spese variano da 800€ a 2000€ circa, comprensive di oneri notarili e fiscali.

Cosa è il verbale di pubblicazione?

Ogni testamento deve essere allegato ad un verbale di pubblicazione. Questo documento viene redatto dal notaio prima della pubblicazione della carta testamentaria, in presenza di due testimoni. Il verbale contiene la descrizione del documento testamentario e viene sottoscritto da chi ne approva la pubblicazione, dai testimoni e dal notaio.

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