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La divisione dell’eredità: avvocato e mediazione

Avv. Guido Della Frattina
Avv. Guido Della Frattina

Avvocato

La mediazione è lo strumento alternativo alla giustizia ordinaria per la definizione delle controversie, introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 28/2010. Vale in particolar modo nei casi di liti e controversie sulla divisione dell’eredità.
La divisione dell'eredità
Pubblicato il 30 Dicembre 2021 | ultima modifica 3 Gennaio 2022

L’esigenza di creare lo strumento della mediazione è nata dalla presa d’atto che la giustizia civile non sempre è in grado di fornire in tempi brevi risposte soddisfacenti a determinate problematiche. A questo fine, l’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 che l'ha istituita indica alcuni ambiti, tra cui è inserita la divisione dell’eredità, in cui la mediazione è obbligatoria.

«Il che significa che una causa relativa agli ambiti previsti da questo articolo non può giungere davanti a un giudice se prima non si è proceduto con il tentativo della mediazione presso un organismo di mediazione accreditato» spiega l’avvocato Guido Della Frattina, cui abbiamo rivolto varie domande su questo particolare procedimento applicato alla divisione ereditaria.

Come si arriva alla mediazione?

«Ci deve essere un contenzioso per una delle materie per le quali è obbligatoria. In questi casi, tra cui quello della divisione dell'eredità, i contendenti prima di iniziare una causa devono rivolgersi a un avvocato con l’obbligatoria assistenza del quale viene promosso il procedimento di mediazione presso uno degli organismi accreditati, esterni all’ordinamento giudiziario, iscritti in un registro del Ministero della Giustizia».

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Che cosa succede se una causa di divisione dell'eredità arriva davanti al giudice senza essere passata dalla mediazione?

«Succede che il giudice alla prima udienza rileva che la causa non può proseguire perché non ha avuto luogo il tentativo della mediazione. Quindi rinvia la causa ad un’udienza successiva ed invita le parti a promuovere la mediazione».

Come si avvia una mediazione?

«La procedura viene promossa da una delle parti che si rivolge all’organismo di mediazione indicando qual è la sua controparte, qual è l’oggetto del contendere e quali sono le ragioni che si vorrebbero far valere nell’eventuale giudizio, se a questo si dovesse pervenire nonostante il tentativo di mediazione. A questo punto l’organismo nomina il mediatore, una persona che abbia conseguito quanto meno una laurea universitaria triennale o iscritta a un ordine o collegio professionale, che sia stata adeguatamente formata e che abbia dato la disponibilità ad assumere quell’incarico presso l’organismo di mediazione. Davanti al mediatore viene fissato un incontro preliminare in cui vengono convocate le parti. La controparte può decidere di aderire o di non aderire alla mediazione. Per incentivare l’adesione, la legge prevede che la mancata adesione di una delle parti possa essere alla base di una valutazione negativa da parte del giudice davanti cui arriverà la causa».

Che cosa succede dopo l’incontro preliminare che rappresenta l’inizio della procedura di mediazione?

«Dipende da come si risolve questo incontro. Le parti possono decidere di continuare la procedura o di interromperla perché si rendono conto, supportati dai rispettivi avvocati, che in quel contesto non sarà comunque possibile comporre la lite. Se la interrompono il mediatore ne prende atto e dichiara chiusa la procedura. A questo punto ciascuna delle parti può promuovere l’azione giudiziaria, dal momento che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta (anche se c’è chi sostiene che la mediazione dovrebbe essere svolta in tutto il suo percorso per essere considerata esperita)».

Nel caso in cui si decida di procedere con la mediazione, che cosa succede e quali sono i tempi della procedura?

«Perché la mediazione produca i suoi effetti possono essere necessari più incontri tra le parti e il mediatore. La procedura deve comunque concludersi nel termine di tre mesi. Il mediatore si adopera perché le parti raggiungano un accordo amichevole nella controversia. Se ci riesce viene redatto un verbale contenente l’accordo raggiunto. Nel caso in cui non ci sia accordo redige un verbale di mancata conciliazione che verrà portato in giudizio dalla parte che intende procedere».

La mediazione nella divisione dell'eredità accettata dalle parti produce effetti esecutivi diretti?

«Non esattamente. Prendiamo il caso di una mediazione che riguardi, ad esempio, un bene immobile da dividersi tra più eredi. L’accettazione della mediazione stabilisce che c’è un accordo tra le parti, ma non è sufficiente a fare sì che ci sia in via automatica la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, atto che certifica la proprietà esclusiva di una persona sul bene nei confronti di tutte le altre. Questo è un atto che può essere fatto solo da un notaio, per cui questa figura è chiamata a intervenire in mediazione per recepire l’accordo, trasferirlo nell’atto notarile e farlo diventare così un atto di divisione con valore legale».

Quali sono i vantaggi dell’andare in mediazione per questioni di tipo ereditario?

«Al di là del vantaggio di non dover comparire davanti a un giudice, il primo aspetto positivo è legato al tempo. Come detto, una procedura di mediazione non può avere una durata superiore ai tre mesi e questo è un grande vantaggio, se si pensa che le cause civili anche più semplici legate ad aspetti di successione ereditaria durano in media non meno di due anni. Un secondo aspetto è legato al costo delle procedure. Quella di mediazione non è gratis, ma se si ferma ai primi step ha costi davvero contenuti. Una causa civile sulla divisione dell'eredità che arriva in tribunale e che coinvolge avvocati, giudici, periti, ecc. comporta ovviamente spese ben differenti e molto più sensibili. Un ultimo vantaggio riguarda il sistema processuale civile, che viene alleggerito di molte controversie, che vengono risolte prima che vi sia l’interessamento di un tribunale».

Perché anche quando le parti sono d’accordo tra loro in una divisione ereditaria conviene comunque passare attraverso la mediazione?

«Perché il legislatore, nell’intento di lanciare questo strumento, ha previsto delle agevolazioni fiscali per chi conduce le sue operazioni, anche notarili, davanti al mediatore. Una minor spesa che oltre a compensare la piccola spesa che viene sostenuta in mediazione consente di risparmiare una cifra che può essere davvero non indifferente».

Qual è il ruolo di avvocati e mediatore nella procedura di mediazione?

«L’avvocato rappresenta ed assiste il suo cliente davanti al mediatore e cerca di agevolare il raggiungimento di un accordo con la controparte che risponda agli interessi e alle ragioni del proprio assistito. La procedura non può avere inizio e non può proseguire senza la presenza personale delle parti o di un loro rappresentante munito di adeguata procura. Dal canto suo il mediatore deve essere anche un po’ psicologo e deve riuscire a capire quali “tasti” toccare per far sì che le parti si mettano d’accordo tra di loro. Il bravo mediatore, a volte, costruisce lui stesso l'accordo parlando con le parti, anche prese singolarmente, e cercando di far capire loro i vantaggi che potrebbero trarre da una conciliazione raggiunta in sede di mediazione».

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