Il testamento è un documento così definito dall’articolo 587 del Codice Civile: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Si tratta dunque del modo con cui un soggetto distribuisce i propri beni dopo la sua morte.
Nella giurisdizione italiana, il testamento può essere suddiviso in svariate tipologie:
Chiarite le diverse tipologie di testamento, occorre specificare gli eventuali vizi che potrebbero affliggere le volontà testamentarie. Questi possono essere:
La contestazione del testamento può essere eseguita da chiunque abbia un interesse diretto sullo stesso. Come si è già accennato, tale contestazione differisce in base al tipo di testamento redatto.
Si tratta del tipo di testamento più semplice da impugnare in quanto non è redatto con la certificazione di un notaio. Di norma, ciò che viene contestato quando si impugna un testamento olografo è il fatto che il suo contenuto non corrisponde alle reali intenzioni del defunto. Per esempio, è possibile avviare una contestazione volta a verificare che il beneficiario non abbia influenzato in maniera dolosa il disponente del testamento, ingannandolo e traendone profitto.
In questo caso, la presenza del notaio è una garanzia di correttezza del testamento, ma non una certezza assoluta. La volontà contenuta nel testamento potrebbe, infatti, non corrispondere alle intenzioni del disponente, oppure quest’ultimo potrebbe non essere stato in grado di intendere e di volere a causa, ad esempio, di una grave malattia.
Come si è visto, il testamento speciale può essere disposto solo in presenza di cause di forza maggiore, come un disastro navale e aereo o una calamità naturale. Nel primo caso, è il comandante a ricevere le ultime disposizioni del disponente. Nel secondo, invece, il testamento deve essere ricevuto dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di almeno due testimoni non minori di 16 anni.
La contestazione del testamento speciale può dunque avvenire se si ritiene che una di queste condizioni non sia stata rispettata, o se si suppone che la volontà del disponente non sia stata adeguatamente trasmessa.
Una volta comprese le condizioni specifiche tali per cui un testamento può essere impugnato e contestato, è necessario esplicitare una sostanziale differenza: quella tra testamento nullo e testamento annullabile.
Il testamento viene ritenuto nullo quando presenta anomalie gravi e non produce alcun effetto, risultando così non valido. Nello specifico, la Legge ritiene il testamento nullo quando:
Inoltre, potrebbero essere considerate nulle alcune disposizioni del testamento e non l’intero atto. Occorre poi ricordare che il testamento nullo, per intero o solo in alcune sue parti, può essere contestato da chiunque vi abbia interesse.
Il testamento è invece annullabile quando presenta vizi meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto: questi possono venire eliminati, appunto, con l’azione di nullità. In particolare, l’intero testamento può essere annullato quando:
Infine, sono annullabili le singole disposizioni del testamento se esse sono frutto di errore, dolo o violenza.
Di norma, il testamento può essere impugnato entro 5 anni a partire dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. I termini, comunque, possono variare in base al tipo di contestazione. Per esempio, gli eredi legittimi che si vedono corrisposta una percentuale di patrimonio al di sotto della quota minima hanno 10 anni di tempo per impugnare il testamento.
Impugnare un testamento prevede il pagamento delle spese vive e del contributo unificato, ovvero la tassa che viene versata allo Stato per l’avvio del giudizio e che viene calcolata in base al valore della causa. Inoltre, rientra nelle spese anche l’onorario dell’avvocato, a meno che il problema non venga risolto in fase di mediazione.
Il testamento può essere contestato da chiunque eserciti un interesse diretto su di esso. Si tratta degli eredi legittimi, dei chiamati all’eredità e di qualsiasi soggetto che ne può trarre profitto.